D.Lgs. 81/2008: Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni
Responsabilità formali e sostanziali

Il delegato alla sicurezza che non sia fornito di adeguati poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa non risponde del sinistro (Cass. n. 35652 del 29 settembre 2021).
Con queste motivazioni la Cassazione ha annullato la condanna per lesioni a carico del delegato di funzioni posto che, nonostante la nomina formale, i vertici aziendali si erano fatti carico direttamente delle problematiche antinfortunistiche relative al reparto cui era addetto il lavoratore.
Nella sentenza viene chiarito come "l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell'ambito delegato). In altri termini, l'effetto liberatorio - per il datore di lavoro delegante - viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie".
Per la Suprema Corte, quindi, la delega deve essere "contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo farsi in concreto", mentre "l’ingerenza del delegante, se non effimera, caduca l'effetto traslativo tipico dell'istituto".
Fonte: AODV231, Ottobre 2021